UMBERTO DI SAVOIA 
                        PRINCIPE DI PIEMONTE 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio  1945,  n.
58; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del  Ministro  Segretario  di  Stato  per  i  lavori
pubblici,  di  concerto  con  i  Ministri  Segretari  di  Stato   per
l'interno, per il tesoro e per le finanze; 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' autorizzata la spesa di lire un  miliardo  centocinquantamilioni
per la esecuzione a cura dello Stato di opere pubbliche straordinarie
a  pagamento  non  differito  nell'interesse  di  Enti  locali  della
Sicilia.