UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per il tesoro e per le finanze; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. E' autorizzata la spesa di lire un miliardo centocinquantamilioni per la esecuzione a cura dello Stato di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito nell'interesse di Enti locali della Sicilia.